

Tutto quello che c’è da sapere su:
Apprendistato
Professionalizzante

Apprendistato Professionalizzante
Più di un semplice contratto di lavoro
“L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.”
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Che cos’è un contratto di apprendistato professionalizzante?
Assumendo una nuova risorsa tramite un contratto di apprendistato professionalizzante l’azienda investe su una persona che deve crescere professionalmente, ottenendo al contempo importanti sgravi sul costo del lavoro. Il contratto di apprendistato si lega per questo motivo a un obbligo formativo, in capo al datore di lavoro, disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:
- Capo V D. Lgs. n. 81/2015
- Decreto Interministeriale del 12/10/2015
- Regolamento Regionale n. 7 del 29/03/2017
- Delibera Apprendistato Regione Lazio n. 41 del 03/02/2012
- CCNL di riferimento
La formazione, dunque, è una componente essenziale del percorso dell’apprendista e il datore di lavoro deve garantire l’adempimento degli obblighi formativi previsti, onde evitare l’applicazione delle sanzioni connesse e la conseguente perdita dei vantaggi legati al contratto di apprendistato.
Di fatto il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a contenuto formativo caratterizzato dall’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione che si svolgono in impresa o all’esterno, presso strutture formative specializzate.
Chi sono i destinatari?
Il contratto di apprendistato professionalizzante è una delle 3 tipologie di contratto di apprendistato. Definito anche “apprendistato di 2° livello”, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti).
Inoltre, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilita o di un trattamento di disoccupazione.
Quali sono le modalità e la durata?
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono:
- le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale;
- la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Apprendistato Professionalizzante
Tutti i benefici

Benefici Contributivi
Alla retribuzione erogata in forza del contratto di apprendistato professionalizzante si applica una aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al:
- 1.5% per il 1° anno
- 3% per il 2° anno
- 10% per i restanti anni successivi al secondo
L’aliquota al 10% viene applicata per un ulteriore periodo di 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

Benefici Fiscali
L’ art. 11 co. 1 lett. a) D.Lgs 446/97 sancisce che il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Benefici Economici
L’art. 53 del D.Lgs 276/2003 prevede che il lavoratore assunto con contratto di apprendistato può essere inquadrato per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione sino a due livelli retributivi inferiori.

Benefici Normativi
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: in particolare al computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione.
Un ulteriore incentivo di natura normativa è da considerarsi quello offerto dal Ministero del Lavoro circa il limite massimo di età entro il quale si può assumere con contratto di apprendistato: esso è fissato in 29 anni e 364 giorni (e non al compimento del ventinovesimo anno di età), così che un contratto di apprendistato può iniziare anche nell’anno del trentesimo anno di età e concludersi dopo tre anni.

Apprendistato Professionalizzante
Obbligo formativo
La formazione dell’apprendista effettuata dal datore di lavoro è integrata dall’offerta formativa dell’Agenzia accreditata.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

Predisporre il Piano Formativo Individuale (PFI) all’atto dell’assunzione

Indicare il tutor aziendale di supporto all’apprendista e a garanzia del percorso formativo

Erogare e documentare la formazione sulle competenze professionalizzanti

Assicurare la partecipazione ai corsi di formazione sulle competenze di base e trasversali
Sanzioni
In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio delle sanzioni civili.

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